Agg. Gennaio 2012

     

 

PER AVVALERSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO…

Anche quest’anno, entro il 15 novembre (salvo diversa disposizione degli USR - Uffici Scolastici Regionali), è possibile, a chi ne ha esigenza, presentare domanda in carta semplice per avvalersi del diritto allo studio da fruire nell'anno solare 2010.

Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocin-quanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

La concessione dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:
a) i dipendenti che potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all'unità superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formati-ve programmate dall'amministrazione di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 63 del C.C.N.L.-Scuola 2006-2009, i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.

Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario. E’ tenuto poi a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

In sede di contrattazione decentrata d’istituto è possibile stabilire ulteriori modalità di espletamento del servizio scolastico per agevolare coloro che usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio.

La C. M. n. 319 del 24 ottobre 1991 ha specificato che, con riferimento alla dotazione organica provinciale, il numero complessivo dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio deve essere distribuito proporzionalmente tra personale di-rettivo e docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; ed inoltre tra il personale ATA, considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.

I docenti di religione di ruolo, ma anche quelli a tempo determinato, possono presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio .

Anche gli idr in servizio in qualità di supplenti e non di incaricati possono usufruire dei permessi, infatti la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 (Prot. n.49479/BL) stabilisce che la norma relativa al diritto allo studio si applica anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavo-rative rese”.   Si legge infatti nella C.M. citata che: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l’art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi re-tribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indetermi-nato e personale con contratto a termine e che pertanto l’istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;”

Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, al Dirigente del USP (Ufficio Scolastico Provinciale) entro il 15 novembre di ogni anno, pena decadenza.  La domanda deve essere redatta in carta semplice.

Può risultare interessante, a completamento di quanto sopra riportato, la lettura di un intervento del Consiglio di Stato sull’argomento, a seguito del quale deve rite-nersi che possa usufruire dei permessi inerenti al diritto allo studio anche il lavoratore-studente fuori corso o che cambia facoltà (Consiglio di Stato, Parere n.2760/-96 – Adunanza Sez. II del 4/02/1998), in particolar modo quando la sua domanda rientra nel contingente del 3% fissato dalla norma.

Infine è bene tenere presente che la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344 del 22.4.2008) ha affermato il principio secondo cui i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza dei corsi in orari coin-cidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione de-gli esami ovvero allo svolgimento di altre attività (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).

Redazione

Snadir - Professione i.r. - martedì 20 ottobre 2009

 

 Lo SNADIR

Ombre e luci di una riforma

Nei mesi scorsi il Consiglio dei ministri ha approvato il regolamento per il riordino dei licei, degli istituti tecnici e professionali.

Come molti già sanno, le sperimentazioni – nel momento in cui entreranno in vigore i regolamenti – saranno eliminate per fare posto a 6 licei, 11 tecnici e 27 professionali. L’orario settimanale (anche se per essere precisi si parla di monte ore annuale) nei licei sarà di 27 ore nel primo biennio e al quinto anno, di 30 nel secondo biennio. Faranno eccezione gli ultimi tre anni del classico (31 ore), dell’artistico (max 35 ore) e del musicale - coreutico (32 ore).

Gli istituti tecnici e professionali avranno l’orario settimanale di 32 ore, suddiviso nel primo biennio in 20 ore per l’area di istruzione generale e 12 ore per quella di indirizzo, mentre nel secondo biennio e al quinto anno la ripartizione sarà rimodulata in 15 ore per l’area generale e in 17 ore per quella di indirizzo.

Novità di rilievo è la costituzione del comitato scientifico per i licei, mentre per i tecnici e professionali é prevista l’istituzione del comitato tecnico-scientifico e dell’ufficio tecnico.

In particolare il comitato tecnico-scientifico (o solo scientifico per i licei), composto da docenti ed esperti del mondo del lavoro/professioni, avrà “funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione delle ore  di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità”. Come giustamente afferma il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione “non può sfuggire, infatti, come il ruolo del Comitato presenti rischi di sovrapposizione con le funzioni di altri organi della scuola – dipartimenti e collegio soprattutto – che andrebbero evitate”.

Nei tre regolamenti si conferma la decisione di passare dall’attuale ordinamento al nuovo ordinamento in tempi brevissimi. Infatti nell’anno scolastico 2010/11 il nuovo ordinamento dovrebbe realizzarsi nelle prime e seconde classi, ed entrare a regime in tutte le classi nel 2013. E’ abbastanza evidente che cambiare nelle seconde classi il percorso scolastico vuol dire non tener conto della continuità educativa e di conseguenza non potere assicurare agli studenti il diritto all’istruzione e allo studio. Ed è chiaro che una corretta e effettiva riforma ha bisogno di alcuni presupposti indispensabili come la revisione delle classi di concorso e la composizione delle cattedre per ogni indirizzo. In questo momento, senza questi atti concreti diventa davvero difficile non convincersi che l’unico vero obiettivo della riforma dei licei, dei tecnici e dei  professionali è quello dei tagli, così come è stato fatto con la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Ma c’è un altro motivo per affrettare la riforma dei tecnici e dei professionali. Un obiettivo sembrerebbe nobile; e cioè quello di creare “un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni”. Ma il vero obiettivo è quello di assicurare nel più breve tempo possibile alle imprese una forza lavoro adeguata alle loro richieste senza che le stesse imprese sborsino un centesimo per la formazione.

Infatti se andiamo a vedere i dati dell’indagine Excelsior dell’Unioncamere del 2007, dove per 100.000 imprese viene verificata la possibilità di assunzioni per l’anno successivo, troviamo che le imprese nel 2008 avrebbero assunto 284.000 dipendenti senza nessun titolo di studio, 120.000 con la qualifica professionale, 335.000 diplomati (di cui 221.000 con titolo tecnico e professionale e 53.000 con titolo post diploma) e 88.000 laureati.

E’ abbastanza evidente che c’è una forte domanda da parte delle imprese di diplomati tecnici e professionali. Se andiamo a verificare qual è l’offerta, vediamo che nel 2008, al netto di coloro che avrebbero proseguito gli studi all’università, i diplomati tecnici e professionali sarebbero stati 170.000.

Quindi sarebbero mancate alle imprese 165.000 unità. Ora, il 50% dei diplomati tecnici (circa 84395) si sarebbe iscritto all’università, mentre solo il 30% dei diplomati professionali avrebbe deciso di frequentare (36.428) l’università.

Nel 2008, quindi, ben 121.428 diplomati tecnici e professionali avrebbero deciso di proseguire gli studi universitari. E’ evidente che l’attuale sistema di istruzione tecnica e professionale (pur con tutte le difficoltà che mostra) permette agli studenti capaci e meritevoli di raggiungere un elevato grado di istruzione.

Ciononostante, sembra che il percorso scolastico fornito fino ad ora per i tecnici e professionali debba essere interrotto per un sistema con “non più di dieci materie obbligatorie, orari settimanali attorno alle trenta ore di sessanta minuti, una quota di materie opzionali fino al 20%” (A. Oliva, presidente di TreeLLLe), che tenta di tornare al vecchio modello in vigore fino agli anni ’70. Insomma una riforma che riporta al maestro unico, alla scuola media prima del ’79 e agli istituti tecnici prima del ’70.

Una riforma di tecnici e professionali che - abbassando il livello all’ “avviamento professionale” - non permetterà più ai 121.428 studenti di iscriversi all’università, ma di andare a colmare il gap tra domanda delle imprese (335.000 unità) e offerta di diplomati (170.000+121.428=291.428). Insomma una riforma che favorirà le imprese, ma che non assicurerà a tutti gli studenti il diritto all’istruzione e a quelli capaci e meritevoli il diritto allo studio, negando così a tutti – in spregio all’art.34 della Costituzione - il successo scolastico.

Orazio Ruscica

 

Bozza Regolamento riordino licei - Giugno 2009

Bozza Regolamento riordino licei - Profilo dello studente - Giugno 2009

Bozza Regolamento riordino licei - Piani orari - Giugno 2009

Bozza Regolamento riordino licei - Insegnamenti opzionali e facoltativi - Giugno 2009

Bozza Regolamento riordino licei - Confluenze percorsi - Giugno 2009

Bozza Regolamento riordino licei - Confluenza titoli - Giugno 2009

Regolamento Tecnici – Maggio 2009

Tecnici – Allegato A

Tecnici – Allegati B e C

Tecnici – Allegato D

Regolamento professionali – Maggio 2009

Professionali – Allegato A

Professionali – Allegati B e C

Professionali – Allegato D

Snadir - Professione i.r. - giovedì 1 ottobre  2009

 

Il documento della Santa Sede

L'ora di religione amica della vera laicità

 

Il solito provincialismo italiano ha indotto in errore alcuni commentatori, compreso qualche autorevole accademico. Perché la pur non recente lettera del Dicastero della Santa Sede per l’educazione cattolica, relativa all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, da qualcuno è stata letta come riferita alla situazione italiana. Di qui il sollevarsi delle solite critiche ed il ravvivarsi di una polemica già attizzata, qualche settimana fa, da una discuti-bilissima sentenza del Tar del Lazio.
In realtà il documento, pubblicato nello scorso mese di maggio, costituisce un atto di indi-rizzo rivolto a tutti i vescovi del mondo, per richiamare la loro attenzione sia sulla responsabilità di vigilare perché nelle scuole sia assicurato l’insegnamento della religione cattolica, sia perché questo venga impartito conformemente ai principi contenuti in precedenti documenti della Santa Sede ed alle disposizioni canoniche.
Dunque un  documento che certamente non esclude anche la realtà italiana,  ma che invero guarda più lontano: esso, infatti, si dirige precipuamente a quei Paesi nei quali l’inse-gnamento cattolico non è attualmente previsto, o nei quali si vuole riformarlo nel senso di un insegnamento ben diverso, di carattere storico, etnologico, sociologico, in una prospettiva comparatistica.
A leggere i contenuti del documento, anzi, si può cogliere come esso  in sostanza ricalchi quanto da noi è ben chiaro a livello normativo e nella consolidata giurisprudenza di legittimità, e cioè: un insegnamento curricolare, non catechetico, aperto a tutti ancorché non obbligatorio, avente ad oggetto ciò che la Chiesa cattolica oggettivamente crede e professa, impartito di conseguenza da docenti che assicurino tale oggettività e che, quindi, goda-no della fiducia della competente autorità ecclesiastica.
Due sono i punti sui quali solitamente, in alcuni Paesi stranieri così come in Italia, si incentrano le critiche alla cosiddetta "ora di religione": la garanzia della libertà religiosa e la tute-la della laicità della scuola pubblica.
Ora su questo, ancora una volta, occorre essere chiari. La libertà religiosa è certamente e pienamente garantita una volta che sia assicurata a tutti libertà di scelta dell’insegnamento. Ma la libertà religiosa sarebbe violata se ad alunni e genitori che lo chiedessero, tale insegnamento fosse negato: sia perché la scuola ha funzioni educative, per cui  la templice omissione dell’insegnamento in questione significherebbe una scelta formativa non neutrale; sia perché la scuola è a servizio della società e non viceversa, sicché se la società domanda un preciso servizio educativo questo, almeno in uno Stato non ideologico, non può essere negato.
Queste considerazioni fanno comprendere immediatamente anche l’infondatezza del richiamo alla laicità della scuola pubblica. Perché laicità significa imparzialità fra le varie posizioni, non significa nasconderne alcune; laicità nella scuola significa apertura ai vari saperi, mentre l’esclusione del sapere religioso significa parzialità, scelta ideologica, laicismo.
Vengono alla mente le parole di un grande giurista e uomo di cultura, certamente non sospetto di clericalismo, qual era Arturo Carlo Jemolo, che proprio a proposito dell’insegnamento della religione nelle scuole scriveva: «Istruzione, e non indottrinamento; e poi libertà di scelta; ma non si è liberi di scegliere se si mostra il mazzo di carte in modo che se ne possa scorgere una sola».

 

Giuseppe Dalla Torre

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